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I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1 gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonche' le iniziative, successive a tale data e purche' per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1982 al 19 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1982-06-10;361~art7 · fonte del testo