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I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1 gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonche' le iniziative, successive a tale data e purche' per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati ((entro trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 1984, n. 848
1La L. 11 dicembre 1984, n. 848, ha disposto (con l'art. 11) che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1984 al 7 luglio 1985
