Art. 13 — Convenzioni con medici civili
Il primo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro del tesoro, entro i limiti del contingente numerico fissato dal primo comma del successivo articolo 110 come risulta modificato dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, puo' stipulare convenzioni con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 105 e 106 ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra e degli altri adempimenti di competenza delle predette Commissioni. Il relativo trattamento economico e' stabilito dal Ministro del tesoro con proprio decreto in base alle prestazioni rese e in relazione alle singole specializzazioni dei convenzionati".
Testo vigente dal 15 ottobre 1986
