Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra.
- Art. 1 — (Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra)
- Art. 2 — Pensioni e assegni
- Art. 3 — Indennità di assistenza e di accompagnamento
- Art. 4 — Assegno supplementare per le vedove dei grandi invalidi
- Art. 5 — Collaterali
- Art. 6 — Inabilità a proficuo lavoro. Assegno di incollocabilità
- Art. 7 — Attualizzazione dei trattamenti pensionistici di cui alle tabelle I ed L
- Art. 8 — Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori
- Art. 9 — Infermi di mente
- Art. 10 — Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio nazisti. Ricorsi
- Art. 11 — Responsabilità per indebiti pagamenti. Abbuono di somme
- Art. 12 — Funzionamento delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e della Commissione medica superiore
- Art. 13 — Convenzioni con medici civili
- Art. 14 — Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate
- Art. 15 — Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale
- Art. 16 — Ricorsi gerarchici
- Art. 17 — Ricorso alla Corte dei conti
- Art. 18 — Modifica della denominazione della Direzione generale delle pensioni di guerra
- Art. 19 — Revoca e modificazione dei provvedimenti. Notificazione degli stessi
- Art. 20 — Diritto a pensione della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra. Notificazione dei provvedimenti
- Art. 21 — Copertura finanziaria
- Art. 22 — Entrata in vigore