Art. 14 — Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate
Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione e' attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro puo' essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Testo vigente dal 15 ottobre 1986
