Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 14 — Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate

Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione e' attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con provvedimento del Ministro del tesoro puo' essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art14 · fonte su Normattiva