I commi quinto e settimo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono sostituiti dai seguenti: "I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o piu' sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato"; "I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti". L'ultimo comma dello stesso articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' soppresso.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art16 · fonte su Normattiva