Art. 17 — Ricorso alla Corte dei conti
Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente: "Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento". L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' soppresso.
Testo vigente dal 15 ottobre 1986
