Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dal seguente: "Contro il decreto di decisione sul ricorso gerarchico in materia di pensioni di guerra e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla notifica del provvedimento stesso. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, tale termine decorre dalla data di consegna dell'atto risultante dall'avviso di ricevimento". L'ottavo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' soppresso.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 905/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    La disciplina delle pensioni ordinarie civili e militari non può trovare applicazione per le pensioni di guerra, attesa la differenza antologica dei rispettivi trattamenti (Manifesta infondatezza della questione - sotto identico profilo già dichiarata non fondata da Corte Cost. 1985 n. 125 - di legittimità in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost. dell'art. 116 d.P.R. 1978 n. 915 come sost. da art. 25 d.P.R. 1981 n. 834 e modif. da art. 17 l. 1986 n. 656, nella parte in cui prevede la prescrittibilità quinquennale del diritto ad ottenere la pensione di guerra, per asserita disparità di trattamento rispetto ad aventi diritto a pensione ordinaria civile o militare).

    Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 2946 c.c. · Art. 116 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art17 · fonte su Normattiva