Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, gia' elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, e' ulteriormente elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16.666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1992, di lire 516.676.500 per l'anno finanziario 1993, di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1174~art1 · fonte del testo