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La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'articolo 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, gia' elevata a lire 8.500 milioni per effetto dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1966, n. 949, e' ulteriormente elevata a lire 16.000 milioni, in ragione di lire 33.333.000 per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 16.666.500 per il periodo luglio-dicembre 1964, di lire 283.333.000 per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, di lire 533.333.000 per ciascun anno finanziario dal 1967 al 1992, di lire 516.676.500 per l'anno finanziario 1993, di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1994 e di lire 250.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1995 e 1996.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
