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All'onere di lire 250.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1967 al 22 dicembre 2008
