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All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 16 novembre 1966 al 22 dicembre 2008
