Art. 2 — Cabine elettorali
All'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto". All'articolo 37 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Ogni sala, salva comprovata impossibilita' logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto".
Testo vigente dal 16 aprile 2002
