Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale
Art. 4 — Disposizioni relative alle elezioni regionali
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano nelle regioni a statuto ordinario, con riferimento alle elezioni regionali, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che saranno emanate in materia.
Testo vigente dal 16 aprile 2002
