Art. 5 — Copertura degli oneri finanziari
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In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unita' previsionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Testo in vigore dal 16 aprile 2002 al 1 gennaio 2014
