Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico
Art. 28 — null
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Successivamente all'avvenuta vendita o trasferimento all'estero dell'imbarcazione da diporto, la stessa viene cancellata dai registri nazionali.
Testo in vigore dal 21 maggio 1986 al 15 settembre 2005
