L'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 5 della presente legge espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal relativo numero progressivo di iscrizione. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o nave da diporto anche con un nome che deve essere differente da ogni altro gia' registrato nel medesimo circondario marittimo o ufficio della motorizzazione civile".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art10 · fonte su Normattiva