L'articolo 7 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' sostituto dal seguente: "Art. 7. - Ai Fini dell'iscrizione nei registri prevista dall'articolo 5 si prescinde dai requisiti di nazionalita' di cui agli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione, modificati con la legge 9 dicembre 1975, n. 723. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio certificato presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere imbarcazioni e navi da diporto di loro proprieta' nei registri di cui all'articolo 5 devono eleggere domicilio in Italia".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art6 · fonte su Normattiva