Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dagli uffici locali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia autorizzate dal direttore marittimo e dagli uffici della motorizzazione civile". L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51, e' sostituito dal seguente: "Ai Fini previsti dall'articolo 315, primo comma, n. 2), del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ove l'imbarcazione da diporto da iscrivere sia stata prodotta in serie e' sufficiente la presentazione all'autorita' competente di copia del certificato di omologazione del prototipo da cui risultino fra l'altro anche i dati di stazza e di una dichiarazione di conformita' al prototipo omologato rilasciato dal costruttore".

Testo vigente dal 21 maggio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-04-26;193~art4 · fonte su Normattiva