L'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e' abrogato. Non si applica alle imbarcazioni e alle navi da diporto il disposto di cui all'articolo 304 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
Testo vigente dal 21 maggio 1986
