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Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e' aggiunto il seguente: "I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato, compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entita' di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualita' e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalita' di attuazione del piano".

Testo in vigore dal 7 marzo 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-02-28;47~art3 · fonte del testo