L'articolo 1 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, e' sostituito dal seguente: "L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 dicembre 1976. Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa".
Testo vigente dal 18 agosto 1970
