Istituzione di nuove universita'

Art. 15 — Patrimonio

All'Universita' degli studi di Ancona sono trasferiti, per le esigenze della facolta' di economia e commercio, l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili e delle attrezzature, di proprieta' degli enti facenti parte del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, e del Consorzio stesso, gia' disposta a favore del corso di laurea in economia e commercio della libera Universita' degli studi di Urbino funzionante in Ancona nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse, nonche' i rapporti giuridici facenti capo al Consorzio stesso fino all'entrata in vigore della presente legge. Gli obblighi derivanti agli enti locali dalla convenzione stipulata tra il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona e la libera Universita' degli studi di Urbino cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'obbligazione di liquidare alla libera Universita' degli studi di Urbino l'ammontare dei contributi che risultino dovuti in base alla convenzione stessa e non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art15 · fonte su Normattiva