L'articolo 26 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' sostituito dal seguente: "L'approvazione del progetto e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, per i quali siano stati concessi i mutui ai sensi dell'articolo 21, sono demandate alla competente Soprintendenza ai monumenti, che vi provvede di concerto con l'ente".

Testo vigente dal 18 agosto 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-07-07;600~art2 · fonte su Normattiva