L'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e' sostituito dal seguente: "La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine:

  • 1)coniuge superstite e figli se a carico;
  • 2)figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
  • 3)genitori;
  • 4)fratelli e sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile".

Testo vigente dal 10 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-04;720~art2 · fonte su Normattiva