Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:
- a)che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
- b)che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.
Testo vigente dal 29 novembre 1962
