Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:

  • a)che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
  • b)che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1602~art1 · fonte del testo