L'articolo 14 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e' integrato dal seguente comma: "Puo' ammettersi revisione di un deliberato definitivo di inidoneita' permanente solo quando si tratti di infermita' o di imperfezione fisica emendabile con atto operatorio e quando questo sia stato effettivamente praticato e con buon successo".

Testo vigente dal 29 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1602~art9 · fonte del testo