La visita medica d'imbarco, di cui all'articolo 323 del Codice della navigazione, deve limitarsi a constatare l'esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nel corso della visita medica devesi tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.
Testo vigente dal 29 novembre 1962
