Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. 1 In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "limitatamente alle parole 'con compensazione delle spese'". Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma".
Testo vigente dal 12 luglio 2001
