Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. 1 In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo "limitatamente alle parole 'con compensazione delle spese'". Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo "nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma".

Testo vigente dal 12 luglio 2001

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 223/2001

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2001

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 4, della legge 11 aprile 2000, n.83, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 146 del 1990, anche se avverso tali sanzioni sia stato già proposto giudizio di opposizione. Tale norma infatti viola sia il diritto alla tutela giurisdizionale sia il principio di uguaglianza, poiché, a parità di condizioni in cui versano i lavoratori che abbiano adito il giudice per ottenere la declaratoria di illegittimità della sanzione, la stabilizzazione delle conseguenze patrimoniali negative che la sanzione comporta deriverebbe dalla circostanza, meramente accidentale, che essa sia stata o meno applicata, con trattenuta sulla retribuzione. - V. per una similare preclusione 'ex legè del diritto al rimborso, sentenza n. 416/2000. M. R.

    Art. 16 Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-04-11;83~art16 · fonte su Normattiva