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L'art. 4 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito dal seguente: "In funzione degli interventi di sviluppo economico, il Comitato dei Ministri sentito il Ministero della pubblica istruzione, puo' autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare nei settori dell'istruzione e dell'addestramento professionale programmi ed iniziative per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati, anche a carattere straordinario in relazione a particolari esigenze di trasformazione ambientale. Con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri la "Cassa" puo' anche assumere partecipazioni in Enti che intendano svolgere attivita' di preparazione professionale in rispondenza alle succitate esigenze. Il Comitato puo' altresi' autorizzare la "Cassa" a promuovere e finanziare istituzioni ed attivita' a carattere sociale ed educativo".

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-18;555~art1 · fonte del testo