Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

Art. 20 — Aggiornamento dei quadri direttivi e addestramento della mano d'opera Attività sociali ed educative

Per l'aggiornamento ed il perfezionamento dei quadri direttivi ed intermedi necessari alle imprese operanti nei vari settori produttivi, ivi comprese le cooperative, e dei quadri delle Amministrazioni pubbliche piu' direttamente impegnate nell'attuazione del piano di coordinamento, in funzione delle particolari esigenze delle trasformazioni economiche e sociali, sono predisposte idonee iniziative. Per favorire il progresso civile delle popolazioni meridionali sono promosse e finanziate attivita' a carattere sociale ed educativo. Tali attivita' possono essere rivolte anche ad assistere, nelle zone di nuovo insediamento, gli emigrati provenienti dai territori meridionali. All'espletamento di tali compiti provvede la Cassa tramite il Centro di formazione e di studi, proinosso e finanziato ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1959, n. 555, sulla base di programmi esecutivi, predisposti in attuazione del piano, approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Per le stesse finalita', la Cassa puo' essere autorizzati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ad utilizzare anche enti ed istituti specializzati gia operanti nel settore. La Cassa predispone altresi', nell'ambito del territorio di sua competenza, servizi di formazione ed addestramento della manodopera specializzata in relazione alle esigenze delle imprese nei vari settori produttivi, anche sotto forma di addestramento professionale nelle botteghe artigiane, valendosi anche degli enti di addestramento riconosciuti a carattere nazionale. I programmi esecutivi dei corsi di formazione ed addestramento professionale sono approvati di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. Gli anzidetti programmi sono finanziati, per quanto attiene alle spese di gestione, anche con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il tramite del Fondo di addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Testo vigente dal 30 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-26;717~art20 · fonte su Normattiva