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[1]Il limite di popolazione dei Comuni, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, e' elevato a 10 000 abitanti. La inclusione delle opere relative alla costruzione di asili infantili di cui al secondo comma dell'art. 3 della predetta legge 19 marzo 1955, n. 105, nei programmi approvati dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di indifferibilita' e di urgenza ai sensi ed agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni.

[2]La presete legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 18 luglio 1959

[4]GRONCHI

[5]SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI - TOGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1959-07-18;555~art13 · fonte del testo