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Il primo comma dell'art. 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' sostituito con il seguente: "Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' concedere, ai sensi dell'articolo seguente contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attivita' industriali".
Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
