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Il contributo di cui all'art. 18, primo comma, della legge 28 luglio 1957, n. 634, modificato dalla presente legge, puo' essere concesso anche per l'ampliamento delle piccole e medie industrie. Il contributo per l'acquisto di impianti fissi, di cui atto stesso articolo, ultimo comma, e' elevabile al 20 per cento della spesa documentata se l'acquisto riguarda impianti (macchinari ed attrezzature) costruiti da aziende operanti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni.

Testo in vigore dal 4 agosto 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-07-18;555~art4 · fonte del testo