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I programmi relativi alle attivita' della societa' "Centro per gli studi di tecnica navale" sono presentati al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo di ciascun anno: il programma relativo agli anni 1984-1985 e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 269, sottopone i predetti programmi all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI). In attesa di tale approvazione e previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al cinquanta per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1. La liquidazione definitiva del contributo e' disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attivita' svolta, sentito il citato comitato tecnico-scientifico, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione dei programmi, desunti in via esclusiva dai bilanci certificati della societa' di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 11 aprile 1985 al 6 luglio 1989
