Alla societa' denominata "Centro per gli studi di tecnica navale" con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, e' affidato, in aggiunta alle finalita' previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa. Alla predetta societa' puo' essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalita' e dei compiti di cui al precedente comma. Per l'attuazione dei propri compiti, la societa' ha facolta' di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonche' con universita' ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.

Testo vigente dal 11 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;122~art1 · fonte su Normattiva