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I limiti massimi dell'imposta di bollo previsti per le quietanze relative a taluni rapporti speciali dall'articolo 21, lettere b), o) e d), e per i duplicati e copie di ricevute, note, conti e fatture dall'articolo 24 della tariffa, allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, sono stabiliti, rispettivamente, nella misura di lire 50 e di lire 100.

Testo in vigore dal 31 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;835~art4 · fonte del testo