Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'art. 7, della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La tassa fissa per la circolazione di prova stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, e successive modificazioni, e' elevata a lire 40.000 per le autovetture, gli autocarri e rimorchi; ai lire 6000 per i motocicli, le motocarrozzette, i motocarri, i motocicli leggeri, le motocarrozzette leggere ed i motofurgoncini leggeri; a lire 3000 per gli autoscafi. Per i velocipedi provvisti di motore ausiliario, avente cilindrata fino a centimetri cubi 50, la predetta tassa e' stabilita nella misura di lire 3000, non suscettibile dell'abbuono del 60 per cento, previsto dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art4 · fonte del testo