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Sono soggette ad imposta fissa di bollo, nella misura di lire 100 le sottoindicate denuncie presentate agli Uffici del registro:

  • a)dei contratti verbali di affitto di beni immobili e di continuazione dell'affitto per tacita riconduzione;
  • b)dei contratti verbali di appalto di ogni specie e di concessione di pubblici servizi, delle cessioni verbali, totali o parziali, di essi, nonche' dei contratti verbali di sub-appalto e di sub-concessioni;
  • c)di riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta';
  • d)di verificazione della condizione sospensiva e di esecuzione data al contratto in pendenza della stessa condizione;
  • e)dei trasferimenti per causa di morte;
  • f)di abbonamento all'imposta generale sull'entrata. L'imposta e' corrisposta in modo virtuale, all'atto della liquidazione del tributo cui si riferisce la denunzia, ed e' dovuta per il solo esemplare destinato a rimanere presso l'Ufficio del registro.

Testo in vigore dal 31 agosto 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;835~art7 · fonte del testo