Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 12 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, concede la richiesta autorizzazione con le indicazioni seguenti:
tolto: 1) il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;
tolto: 2) l'itinerario che l'autocarro e' autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;
tolto: 3) le ore e i giorni nei quali il trasporto stesso puo' essere effettuato. Il prefetto puo', per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni tempo sospendere o revocare la autorizzazione. Nelle province nelle quali le prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza e' devoluta al commissario del Governo, e dove questo manchi, al questore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-02-09;49~art7 · fonte del testo