Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini di decadenza, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito dello Stato per l'imposta generale sulla entrata dovuta dai detti contribuenti e' assistito dai privilegi previsti dagli articoli 2752 e 2759 del Codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1196~art5 · fonte del testo