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All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini di decadenza, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito dello Stato per l'imposta generale sulla entrata dovuta dai detti contribuenti e' assistito dai privilegi previsti dagli articoli 2752 e 2759 del Codice civile.
Testo in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008
