Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini di decadenza, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni. Il credito dello Stato per l'imposta generale sulla entrata dovuta dai detti contribuenti e' assistito dai privilegi previsti dagli articoli 2752 e 2759 del Codice civile.

Testo in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1196~art5 · fonte del testo