Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in materia di prescrizione. I proventi lordi risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1962 sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio agli effetti dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1962 e riscossi in tre rate bimestrali uguali.

Testo in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-10-31;1196~art6 · fonte del testo