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Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in materia di prescrizione. I proventi lordi risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1962 sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio agli effetti dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1962 e riscossi in tre rate bimestrali uguali.
Testo in vigore dal 27 novembre 1961 al 22 dicembre 2008
