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Per i giuochi di abilita' e per i concorsi pronostici il cui esercizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine, il fondo preimi e' costituito dal 56 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto dell'imposta di cui al precedente art. 1.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 18 luglio 1962

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