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Per i giuochi di abilita' e per i concorsi pronostici il cui esercizio, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale incremento razze equine, il fondo preimi e' costituito dal 56 per cento dell'ammontare complessivo delle poste al netto dell'imposta di cui al precedente art. 1. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1962, n. 587
1La L. 8 giugno 1962, n. 587 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'articolo 1, nel caso di maggiorazione del prezzo della posta, saranno indicate le aliquote d'imposta unica e le percentuali del fondo premi, le une e le altre risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 2. Le percentuali del fondo premi sostituiscono quelle ottenute in base al disposto dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 358".
Testo in vigore dal 18 luglio 1962 al 22 dicembre 2008
