Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale e' sostituito dai seguenti: "Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".

Testo vigente dal 13 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-07;19~art1 · fonte su Normattiva