Il numero 4) dell'articolo 62 del codice penale e' sostituito dal seguente: "4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';".

Testo vigente dal 13 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-07;19~art2 · fonte su Normattiva