L'articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".

Testo vigente dal 13 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-07;19~art3 · fonte su Normattiva