L'articolo 118 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 118 (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). - Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono".
Testo vigente dal 13 febbraio 1990
