All'articolo 34 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori".
Testo vigente dal 13 febbraio 1990
