L'articolo 166 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 166 (Effetti della sospensione). - La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie. La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire in alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne' per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attivita' lavorativa".
Testo vigente dal 13 febbraio 1990
