1. L'articolo 357 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 357. - (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art17 · fonte su Normattiva